la seguente legge: Art. 1. Addizionale all'imposta di trascrizione 1. L'addizionale regionale all'imposta di trascrizione, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, prevista dall'art. 6, lett. a), della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed istituita e disciplinata dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' fissata nella misura dell'80% dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione.