la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Addizionale all'imposta di trascrizione
 
   1.  L'addizionale  regionale  all'imposta  di trascrizione, di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, prevista dall'art. 6, lett.  a),
della  legge  14 giugno 1990, n. 158, ed istituita e disciplinata dal
Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,  e'  fissata
nella   misura   dell'80%  dell'ammontare  dell'imposta  erariale  di
trascrizione.